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Sez. L, Sentenza n. 14392 del 03/11/2000 (Rv. 541355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Appartenenza al medesimo istituto contrattuale - Configurabilità - Conseguenze - Previsione da parte di un contratto collettivo anche della quattordicesima mensilità - Trattamento di miglior favore rispetto all'accordo interconfederale dell'industria del 1946 - Configurabilità - Riferimento ad una base di calcolo non comprensiva di talune voci retributive - Illegittimità - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di computo della maggiorazione per lavoro notturno in turni avvicendati.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Poiché il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960, e in particolare il riferimento alla "retribuzione globale di fatto", e cioè a una nozione omnicomprensiva di retribuzione, è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del 1959 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto, il lavoratore non può dolersi dell'esclusione dalla base di computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità di una componente della normale retribuzione (nella specie, dell'indennità per lavoro notturno prestato in turni avvicendati, a norma del c.c.n.l. 3 luglio 1984 applicabile ai lavoratori aeroportuali), una volta che sia riconosciuta dal giudice di merito l'appartenenza della tredicesima e della quattordicesima mensilità allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive, con una valutazione che è logica e giustificata, in considerazione del fatto che le due erogazioni hanno la medesima causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)