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Sez. L, Sentenza n. 13391 del 07/10/2000 (Rv. 540875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Retribuzione corrisposta durante il loro godimento - Precisi criteri legali di computo - Insussistenza - Determinazione ad opera dei contratti collettivi - Legittimità - Limiti - Principio costituzionale della effettiva fruizione delle ferie - Conseguenze - Adeguatezza della retribuzione a non disincentivare il godimento delle ferie - Necessità - Fattispecie relativa alla computabilità nella retribuzione feriale delle mensilità supplementari nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.
Stato
decisa il 2000-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Alla contrattazione collettiva (e, nel suo ambito, a quella individuale) compete di determinare i precisi criteri di computo della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale, poiché né l'art. 36, terzo comma, Cost., né l'art. 2109 cod. civ. contengono previsioni al riguardo e la stessa Convenzione dell'O.I.L. 24 giugno 1970 n. 132 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 157 del 1981), nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non impone una nozione di retribuzione omnicomprensiva o comunque inderogabile, ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. Tuttavia, poiché l'art. 36 Cost. pone non solo il principio della irrinunciabilità delle ferie, ma anche quello della loro effettiva fruizione, la facoltà della contrattazione collettiva di fissare la retribuzione per il periodo feriale trova un limite, sindacabile dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 36, primo e terzo comma, Cost., nella necessità che il livello di tale retribuzione sia adeguato ad assicurare l'indifferenza del lavoratore circa l'effettiva fruizione delle ferie stesse. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza impugnata che, in riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, aveva affermato la computabilità nella retribuzione feriale della tredicesima e della quattordicesima mensilità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/06/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)