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Sez. L, Sentenza n. 2653 del 11/02/2004 (Rv. 570053 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termine per chiedere o disporre la revisione della rendita - Funzione - Natura - Delimitazione di un periodo massimo per la rilevanza delle modificazioni - Prescrizione ex art.112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Limiti - Conseguenze - Conoscenza della superiore misura dei postumi assunta irritualmente nel procedimento giurisdizionale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570053-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione delle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il termine decennale di cui all'art. 83 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124 non è di prescrizione, e neppure di decadenza, ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, la quale, come risulta dall'art. 83, 3.ò comma t.u., ha per oggetto non solo il provvedimento positivo di concessione di una rendita, ma anche il provvedimento che, accertato il nesso causale con un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, determina i postumi permanenti, anche in misura negativa o inferiore al minimo indennizzabile. L'istituto della prescrizione prevista dall'art. 112 d.P.R. 1124/65 non trova applicazione nelle fattispecie regolate dagli artt. 83 e 137 dello stesso t.u., con riguardo alla domanda dell'interessato o alla iniziativa dell'istituto assicuratore per la revisione della misura della rendita di inabilità. Ne consegue che l'infortunato dichiarato dall'istituto assicuratore guarito con postumi non indennizzabili, non incorre in prescrizione se chiede l'aggravamento di tali postumi rilevati nel decennio dall'infortunio, entro un anno da tale termine, né a tal fine ha alcuna rilevanza l'accertamento peritale spontaneamente effettuato dal CTU, - e quindi non richiesto ma estraneo al procedimento amministrativo configurato dall'art. 83 e alla domanda giudiziale - che abbia valutato i postumi in misura superiore al minimo indennizzabile.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 52, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 100, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 102, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)