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Sez. 3, Sentenza n. 20823 del 26/09/2006 (Rv. 594537 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Ente pubblico (nella specie, Comune) - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594537-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

La responsabilità civile da custodia ex art. 2051 cod. civ. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva fatto discendere l'inapplicabilità dell'art. 2051 cod. civ. automaticamente dalla notevole estensione della rete viaria di Anzio, ponendo al riguardo ulteriormente in rilievo che localizzazione della strada all'interno della pavimentazione del centro abitato - art. 41 quinquies legge n. 1150 del 1942, e succ. modif. - è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)