Sez. 4, Ordinanza n. 2082 del 05/09/1996 Cc. (dep. 13/09/1996) Rv. 205508 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - In genere | Trattati internazionali - Norme sospette di incostituzionalità - Censura del giudice ordinario - Va diretta contro le disposizioni della legge di ratifica - Fattispecie.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - In genere
Allorché venga in rilievo l'applicazione di disposizioni di trattato internazionale che disciplinano rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - prevalenti, in forza dell'art. 696, cod. proc. pen., sulle norme interne - l'eventuale questione di legittimità costituzionale di esse va proposta denunciando le norme della legge di ratifica e di esecuzione del trattato, e non quelle del trattato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 300 del 1963, di ratifica della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, i cui artt. 8 e 9, consentendo, in deroga all'art. 705 cod. proc. pen., l'estradizione anche della persona sottoposta a procedimento penale in Italia per lo stesso fatto per il quale essa è richiesta, sarebbero in contrasto, rispettivamente, con gli artt. 24, comma secondo, 25, comma primo, e 112 Cost., in quanto: a) - la persona estradata all'estero in corso di processo penale pendente in Italia contro di lui non potrebbe più difendersi dinanzi al giudice italiano il quale, a fronte di giudicato straniero per lo stesso fatto, dovrebbe comunque dichiarare il non luogo a procedere ("ne bis in idem" internazionale); b) - la decisione assolutamente discrezionale dell'autorità politico-amministrativa sulla concessione, o non concessione, dell'estradizione di persona, sottoposta in Italia a processo penale per lo stesso fatto per il quale l'estradizione è richiesta, la sottrarrebbe al giudice naturale precostituito per legge; c) - per le ragioni esposte verrebbe frustrato, in virtù di un atto politico-amministrativo, il principio costituzionalmente stabilito, dell'irretrattabilità dell'azione penale). (V. Corte Cost., 27 giugno 1996 n. 223).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 8, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)