Sez. 6, Sentenza n. 21351 del 17/05/2002 Cc. (dep. 30/05/2002) Rv. 222030 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti - Iscrizione della notizia criminis ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. - Idoneità ad impedire l'emissione di sentenza favorevole all'estradizione - Esclusione - Necessità dell'esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 405 cod. proc. pen.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce ostacolo giuridico idoneo ad impedire, a norma del primo comma dell'art. 705 cod. proc. pen., l'emissione della sentenza favorevole all'estradizione la mera iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in quanto è configurabile la rituale pendenza di procedimento penale nei confronti dell'indagato-estradando solo con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)