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Sez. 6, Sentenza n. 964 del 23/03/1999 Cc. (dep. 15/04/1999) Rv. 213000 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - PREVALENZA DELLE CONVENZIONI E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE | Applicazione provvisoria di misure cautelari - termine per la revoca - Decorrenza - Dall'esecuzione dell'arresto - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213000-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - PREVALENZA DELLE CONVENZIONI E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

In materia di estradizione, l'art. 16 della convenzione europea del 13 dicembre 1957 ha carattere di specialità (in forza della prevalenza accordata alle convenzioni e al diritto internazionale generale dall'art. 696 cod. proc. pen.), sul disposto di cui all'art. 715 sesto comma cod. proc. pen. relativo alla revoca delle misure cautelari provvisorie: ne consegue che la decorrenza del termine di caducazione dell'arresto provvisorio va computato dalla data di esecuzione dello stesso e non dalla data di comunicazione di esso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)