Sez. 1, Sentenza n. 20035 del 09/05/2006 Cc. (dep. 13/06/2006) Rv. 233862 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condannato ultrasettantenne - Regime carcerario - Art. 7 comma e della legge n. 251 del 2005 - Applicabilità anche alle esecuzioni già in corso - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In materia di ordinamento penitenziario, la disposizione di cui all'art. 7, comma secondo, L. n. 251 del 2005 - che stabilisce la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura per alcune categorie di ultrasettantenni, salvo espresse eccezioni - è applicabile anche alle esecuzioni già in corso al momento della sua entrata in vigore in base al principio del "tempus regit actum", in quanto le norme che disciplinano l'esecuzione della pena e le misure ad essa alternative non possono essere ritenute norme di diritto penale sostanziale alle quali vanno invece applicati i principi di cui all'art. 2 cod. pen. e 25 Cost..
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)