Sez. 1, Sentenza n. 34040 del 22/09/2006 Cc. (dep. 11/10/2006) Rv. 235189 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da condannato dichiarato recidivo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - Rigetto dell'istanza - Legittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale -proposta da un condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che all'art. 7 limita la concessione dei benefici penitenziari ai recidivi - considerato che le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, riguardando le modalità esecutive della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e, quindi, non sono ad esse riferibili le previsioni di cui all'art. 2 cod. pen. e 25 Cost., con la conseguenza che sono, in virtù del principio "tempus regit actum", immediatamente applicabili.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)