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Sez. L, Sentenza n. 7050 del 05/07/1990 (Rv. 468108 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PENSIONI EROGATE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - RINVIO ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER GLI STATALI - FUNZIONE - OBBLIGO DEL BANCO DI ABROGARE L'ART. 108 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL 22 GENNAIO 1975 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE PERSISTENZA DELLA CORRISPONDENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AL VARIARE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL BANCO COME FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA EX ARTT. 36 COST. E 2120 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468108-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PENSIONI EROGATE AI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - RINVIO ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER GLI STATALI - FUNZIONE - OBBLIGO DEL BANCO DI ABROGARE L'ART. 108 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL 22 GENNAIO 1975 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE PERSISTENZA DELLA CORRISPONDENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AL VARIARE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL BANCO COME FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA EX ARTT. 36 COST. E 2120 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall'art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina delle pensioni dei dipendenti statali, la quale serve anche ad integrare l'apposita disciplina regolamentare dei dipendenti dell'istituto di credito. Ne consegue - senza che ciò autorizzi sospetti di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 35 e 38, secondo comma, cost. - l'insussistenza di un Obbligo del Banco di Napoli di abrogare l'art. 108 del regolamento per il personale del 22 gennaio 1975 (concernente la corrispondenza del trattamento pensionistico al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio) per conformarsi alla (meno favorevole per i pensionati) disciplina (artt. 1 e 2 legge 29 aprile 1976 n. 177 e artt. 18 legge 21 dicembre 1978 n. 843) in materia di perequazione automatica delle pensioni statali o (ex art. 1 d.l. n. 942 del 1977) alla perequazione automatica dei lavoratori dipendenti di cui agli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, atteso che, a differenza delle pensioni considerate da tali norme, il trattamento pensionistico erogato (direttamente) dal Banco di Napoli integra, nella sua totalità, una Forma di retribuzione differita, che trova fondamento nell'art. 36 cost. Ed è equiparata all'indennità di anzianità come Forma equivalente di previdenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo originario). (Conf 3653/87, mass n 452589; (Conf 3653/87, mass n 452590).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 32, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 art. 1, Legge 29/04/1976 num. 177 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)