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Sez. L, Sentenza n. 5717 del 12/11/1984 (Rv. 437399 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL CREDITO E DEL SUO AMMONTARE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437399-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL CREDITO E DEL SUO AMMONTARE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Anche in ordine a crediti di lavoro la pronunzia di una sentenza (definitiva o non) di condanna generica non pregiudica l'accertamento successivo della sussistenza del credito e del suo ammontare che, per i motivi più vari, può poi risultare addirittura nullo, salvo che il giudicato, al di là della mera previsione della potenzialità produttiva di un credito, insita nella situazione considerata, abbia avuto come oggetto anche l'accertamento della reale ed attuale sussistenza di un credito, del quale resti solo da determinare la consistenza quantitativa. (V 5923/82, mass n 423681; (V 122/82, mass n 417812; (V 2630/81, mass n 413405; (V 3542/80, mass n 407388).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)