Sez. 2, Sentenza n. 12983 del 23/11/1999 (Rv. 531415 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Qualificazione giuridica di attività processuali - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto previsto dall'art.395 n.4 cod.proc.civ. idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n.17 del 1986 e n.36 del 1981 e dell'entrata in vigore dell'art.391 bis cod.proc.civ. nel testo dettato dall'art.67 della legge 26/11/1990 n.353, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontrastabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa e non può, pertanto, riguardare l'interpretazione dei fatti, la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche o l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)