Sez. 2, Sentenza n. 3289 del 03/04/1999 (Rv. 524953 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fatto non controverso - Fattispecie in tema di fatto accertato con sentenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore abbia influito direttamente sulla decisione, non abbia costituito oggetto di contestazione tra le parti e che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio (nella specie la SC ha escluso che costituisse errore di fatto l'aver ritenuto incontroversi fatti accertati con sentenza non impugnata nella parte relativa e l'aver valutato in modo differente al precedente grado le risultanze istruttorie).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)