Sez. L, Ordinanza n. 11657 del 18/05/2006 (Rv. 589202 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alla sentenza di legittimità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto, previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. e idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 - bis dello stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico, come quando si adduca l'esistenza di un errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, - che non costituiscono "fatti" - in quanto tale errore si configura necessariamente non come un errore percettivo, ma come un errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto mirante e reintrodurre il "thema decidendum" originario, al fine di sollecitare una revisione del precedente giudizio di legittimità adducendo affermazioni contenute negli atti difensivi come errori di fatto atti a configurare un errore revocatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)