Sez. U, Sentenza n. 12545 del 25/11/1992 (Rv. 479699 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Immediatezza della contestazione - Limiti - Violazione del relativo obbligo - Conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione - Esclusione - Condizione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
L'immediatezza della contestazione di infrazione amministrativa, prescritta dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere intesa in senso relativo e non di materiale ed assoluta contestualità; e l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, quando si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)