Sez. U, Sentenza n. 5501 del 16/05/1991 (Rv. 472198 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Fondi danneggiati dalla selvaggina inclusa nelle oasi di protezione - Indennizzo a favore dei proprietari - Disciplina della legge della Regione Lombardia n. 47 del 1978 - Riconoscimento e liquidazione del suddetto indennizzo - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla selvaggina inclusa nelle oasi di protezione, nella disciplina della legge della Regione Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, attuativa delle regole fissate dagli artt. 6 e 26 della legge "quadro" 27 dicembre 1977 n. 968, integra un credito con funzione risarcitoria, previsto a diretta tutela delle posizioni dei proprietari medesimi. Ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 968 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lombardia 31/07/1978 num. 47 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)