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Sez. L, Sentenza n. 2327 del 15/02/2003 (Rv. 560529 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Prova ammessa in primo grado - Mancata assunzione - Dichiarazione di decadenza implicita - Assunzione in appello - Presupposti - Decadenza per asserita mancata comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza - Denuncia con l'impugnazione della nullità del procedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560529-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la parte dichiarata decaduta dall'assunzione della prova ex art. 208, cod. proc. civ. (nella specie, implicitamente, a seguito del provvedimento del giudice di primo grado che aveva dichiarato chiusa l'istruttoria), la quale deduca che la mancata assunzione è stata determinata dalla omessa comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata a tal fine, non può ottenerne l'assunzione in grado di appello, se non abbia denunciato, con l'impugnazione, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)