Sez. L, Sentenza n. 7611 del 12/07/1995 (Rv. 493246 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Prova ammessa ma non espletata in primo grado per assenza all'udienza della parte interessata - Espletamento in appello - Legittimità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, in base all'art. 437 cod. proc. civ., non può ammettere nuovi mezzi di prova (salva la facoltà di ammettere quelli ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa), ma non incontra specifiche limitazioni in riferimento ai mezzi di prova non nuovi perché già regolarmente dedotti nel primo giudizio, tra cui quelli di fatto non acquisiti benché ammessi, sempreché non sia intervenuta una decadenza. In particolare, in appello può espletarsi una prova testimoniale che di fatto non sia stata assunta in primo grado per l'assenza alla relativa udienza della parte interessata, dato che, ai sensi dell'art. 208 cod. proc. civ., una decadenza a carico della stessa si produce soltanto per effetto di provvedimento in tal senso emesso dal giudice su istanza della controparte comparsa, e, d'altra parte, tale assenza non implica neanche rinuncia alla prova ai sensi dell'art. 245 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)