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Sez. 1, Sentenza n. 8558 del 02/05/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208572 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. e circostanze attenuanti - Potere di applicazione di ufficio - Ha carattere eccezionale e discrezionale - Mancato esercizio di tale potere - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Mancata richiesta di parte - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208572-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., di applicare, anche d'ufficio, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. e una o più circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie relativa all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)