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Sez. 3, Sentenza n. 21273 del 18/03/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 224850 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Attenuanti - Riconoscimento di ufficio - Eccezionalità - Richiesta dei benefici - Mancato esercizio di tale potere - Sindacabilità in cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224850-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è una potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 597 cod.proc.pen., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l'esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello - invocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è sindacabile in cassazione l'omessa motivazione da parte del giudice d'appello in merito al mancato esercizio di tale potere d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)