Sez. U, Ordinanza n. 1622 del 27/01/2005 (Rv. 578993 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina "ex" D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001) - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione in caso di permanenza del comportamento lesivo della P.A. - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, al fine del riparto di giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (nella specie consistente nel denunciato mancato superiore inquadramento professionale, spettante al lavoratore sulla base delle mansioni da lui effettivamente svolte), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)