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Sez. U, Sentenza n. 4430 del 04/03/2004 (Rv. 570791 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina ex D.Lgs. n. 80 del 1998 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione in caso di permanenza del comportamento lesivo della p.a. - Criteri.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570791-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato, ai fini del discrimine temporale posto dall'art. 45, comma diciassettesimo, D.Lgs. n. 80 del 1998, allorché la lesione alla posizione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento della p.a. caratterizzato da permanenza, occorre avere riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)