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Sez. 2, Sentenza n. 13928 del 29/11/2001 Ud. (dep. 11/04/2002) Rv. 221933 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 - Prevalenza sulle aggravanti - Attenuanti generiche - Giudizio di prevalenza e riduzione anche per queste - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221933-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti. Ne deriva che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)