Sez. 1, Sentenza n. 18378 del 02/04/2008 Ud. (dep. 07/05/2008) Rv. 240373 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Circostanza attenuante ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 - Giudizio di bilanciamento - Deroga - Fondamento.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., trattandosi di una deroga che il legislatore ha inteso introdurre al fine di limitare l'ordinaria discrezionalità del giudice in relazione alla pena, tenuto conto della particolare rilevanza del tema del trattamento sanzionatorio di tipo premiale dei collaboratori di giustizia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)