Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 05/05/2006 (Rv. 590057 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società - Errore rilevabile "ictu oculi" nella dichiarazione dei redditi - Emendabilità e ritrattabilità - Mancata rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria - Incidenza sul reddito di partecipazione del socio - Conseguenze - Legittimazione del socio a far valere tale omessa rettifica in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento del suo reddito - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposte sui redditi di partecipazione, il principio secondo cui la dichiarazione del contribuente affetta da errore di fatto o di diritto è emendabile e ritrattabile, quando ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che in base alla legge devono restare a suo carico, comporta che, in caso di errori rilevabili "ictu oculi" commessi da una società nella dichiarazione del proprio reddito, il socio, in sede d'impugnazione dell'avviso di accertamento riguardante il suo reddito personale, può far valere la mancata rettifica dell'errore da parte dell'Amministrazione, qualora lo stesso influenzi la determinazione del suo reddito di partecipazione. Nel predetto giudizio, infatti, è consentito al socio lo svolgimento di ogni difesa con riguardo all'esistenza ed alla consistenza del proprio reddito di partecipazione, non essendo egli legittimato ad impugnare, in quanto tale, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, e non essendo quindi a lui opponibile il giudicato formatosi tra la stessa e l'erario, qualora egli non abbia spiegato intervento adesivo nel relativo giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)