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Sez. 5, Sentenza n. 14417 del 08/07/2005 (Rv. 582302 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento del reddito sociale - Accertamento del reddito del socio - Autonoma e distinta instaurazione dei relativi contenziosi - Riflessi dell'una causa sull'altra - Limiti ex art. 2909 cod. civ. - Giudicato nei rapporti tra società ed erario - Opponibilità al socio - Esclusione - Ulteriori conseguenze - Opposizione del socio contro l'accertamento nei suoi confronti - Litisconsorzio necessario tra società e socio - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582302-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Dalla comunanza dei presupposti di fatto esistente fra il contenzioso attinente all'accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l'accertamento dei relativi redditi di partecipazione da imputarsi ai soci, discende un nesso di consequenzialità tra l'uno e l'altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la decisione intervenuta nel primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo, il che impone al giudice chiamato a statuire su quest'ultimo di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia, anche se, in ragione dei limiti soggettivi stabiliti dall'art. 2909 cod. civ., il giudicato che si formi nei rapporti tra la società e l'erario in relazione all'ILOR non è opponibile al socio, che non sia stato parte in detto contenzioso, per l'IRPEF da lui dovuta sui redditi posseduti nel periodo, compreso il reddito di partecipazione alla società. Ne consegue che la società non può considerarsi parte necessaria nel giudizio relativo all'opposizione proposta dal socio contro l'accertamento del proprio reddito di partecipazione, non ricorrendo in detto giudizio una situazione di litisconsorzio necessario tra società e socio, e che la causa del socio non può considerarsi pregiudicata dalla controversia separatamente proposta dalla società, con l'ulteriore conseguenza che non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)