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Sez. 5, Sentenza n. 14498 del 11/10/2002 (Rv. 557830 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società indicate dall'art. 5 del t.u.i.r. - Accertamento del reddito sociale - Impugnazione proposta dalla società e non anche dal socio - Accertamento del reddito di partecipazione emesso nei confronti del socio - Socio - Mancata impugnazione - Sentenza resa nel giudizio promosso dalla società - Efficacia nei confronti del socio - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557830-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, alla luce degli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'accertamento compiuto nei confronti della società di persone è destinato a riverberare i suoi effetti sui soci, i quali, tuttavia, ove non abbiano preso parte (come nella specie) al giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale, promosso dalla sola società, possono impugnare - e sono tenuti a farlo, qualora intendano contestarlo - l'accertamento del loro reddito personale, facendo valere i propri diritti a prescindere dalle sorti dell'accertamento indirizzato alla società, e ancorché esso sia divenuto definitivo, esercitando il diritto di difesa a ciascuno di essi garantito dall'art. 24 Cost. L'atto di accertamento individuale emesso nei confronti del socio è, infatti, atto distinto, per cui su di esso non spiega effetti l'impugnazione dell'accertamento nei confronti della società, ove non sia effettuata anche dal socio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)