Sez. L, Sentenza n. 2459 del 18/06/1975 (Rv. 376348 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE - ATTIVITA LOCALE - DELEGA AI DIRETTORI DI SEDE - ESTENSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO L'INAIL - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE AL DIRETTORE DI SEDE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE - ATTIVITA LOCALE - DELEGA AI DIRETTORI DI SEDE - ESTENSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO L'INAIL - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE AL DIRETTORE DI SEDE - AMMISSIBILITA.*
La delega per la rappresentanza legale dell'Inail, conferita ai direttori di Sede, a norma dell'art 2 del DLCPS 13 maggio 1947 n 438, in materia concernente l'attivita locale dell'istituto, non e limitata alle attribuzioni esercitabili localmente, richiedendosi dalla citata norma soltanto che le attribuzioni delegate attengano a compiti istituzionali da assolversi nell'ambito circoscrizionale della Sede. Pertanto, nel giudizio relativo ad una controversia concernente l'attivita locale, il ricorso per Cassazione diretto contro l'Inail e validamente proposto in persona del direttore della Sede locale ed a questi notificato. (Conf 353/73, mass n 362290; 1976/72, mass n 359095).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)