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Sez. 2, Sentenza n. 353 del 03/02/1973 (Rv. 362290 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE - DELEGA AI DIRETTORI DI SEDE IN MATERIA CONCERNENTE L'ATTIVITA LOCALE - ESTENSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO L'INAIL NELLA SUDDETTA MATERIA - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE IN PERSONA DEL DIRETTORE DI SEDE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362290-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE - DELEGA AI DIRETTORI DI SEDE IN MATERIA CONCERNENTE L'ATTIVITA LOCALE - ESTENSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO L'INAIL NELLA SUDDETTA MATERIA - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE IN PERSONA DEL DIRETTORE DI SEDE - AMMISSIBILITA.*

La delega, conferita a norma dell'art 2 del DLCPS 13 maggio 1947 n 438 ai direttori di sedi per la rappresentanza legale dell'Inail in materia concernente l'attivita locale dell'istituto, non e limitata alle sole attribuzioni esercitabili localmente, richiedendosi dalla su citata norma soltanto che le attribuzioni delegate attengano ai compiti istituzionali da assolvere nell'ambito circoscrizionale della Sede dello istituto. Pertanto, nel giudizio, relativo ad una controversia concernente l'attivita locale, il ricorso per Cassazione diretto contro l'Inail non e inammissibile quando sia proposto in persona del direttore della relativa Sede locale ed a questo notificato. (contra 3168/71 mass n 354549; 2322/71, mass n 353190; (contra 1207/70, mass n 346837).*

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1947 num. 438 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)