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Sez. L, Sentenza n. 212 del 11/01/1984 (Rv. 432472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INAIL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - DELEGA DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AL DIRETTORE DI UNA SEDE PERIFERICA - NATURA - EFFETTI - POTERE DEL PRESIDENTE DI PROPORRE DIRETTAMENTE RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INAIL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - DELEGA DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AL DIRETTORE DI UNA SEDE PERIFERICA - NATURA - EFFETTI - POTERE DEL PRESIDENTE DI PROPORRE DIRETTAMENTE RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA.*

La delega, conferita a norma dell'art. 2 del d.l.C.P.S. 13 maggio 1947 n. 438 ai direttori di Sede per la rappresentanza legale dell'Inail in materia concernente l'attività locale dell'istituto, esula dallo schema della rappresentanza in senso tecnico ed è riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata a fini di decentramento amministrativo e con l'effetto di determinare, sia pure in modo non permanente, un vero e proprio spostamento di Competenza dell'organo delegante a quello delegato abilitato, quindi, all'Esercizio del potere attribuitogli in forza di quello stesso rapporto di immedesimazione organica che caratterizza la relazione fra l'ente ed i suoi organi, non escludendo che lo stesso potere possa essere esercitato direttamente dall'organo delegante. Pertanto, la rappresentanza giudiziale dell'i.N.A.I.L. delegata dal Presidente dell'istituto al direttore di una Sede periferica, mentre abilita quest'ultimo all'impugnazione della sentenza intervenuta nel corso del procedimento, non priva il primo del potere di proporre direttamente il ricorso per Cassazione, in forza della generale Competenza spettantegli per legge. (V 348/81, mass n 410809; (V 2535/80, mass n 406269; (V 3511/79, mass n 399923; (V 2459/75, mass n 376348; (V 1976/72, mass n 359095).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)