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Sez. 4, Sentenza n. 33666 del 26/05/2004 Cc. (dep. 05/08/2004) Rv. 229095 - 01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ | Decreto di citazione a giudizio - Sottoscrizione dell'ausiliario del P.M. - Funzione di certificazione della data di emissione del decreto - Mancanza - Conseguenze - Atti equipollenti ai fini di detta certificazione - Notifica all'imputato del decreto di citazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229095-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ

La sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del giudice è quella di certificare il momento di emissione del decreto, che può ritenersi perfezionato soltanto alla data della sua sottoscrizione; tuttavia, la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui l'atto esce dalla sfera dell'ufficio del P.M.e raggiunge all'esterno il suo scopo, ovverosia alla data in cui esso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato (su queste premesse, la Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso l'atto definito abnorme con il quale il Tribunale, avendo rilevato che era stato omesso l'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma terzo cod. proc. pen., già in vigore alla data in cui aveva avuto luogo la notificazione, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto solo dal P.M. e non dal suo ausiliario e disposto la trasmissione degli atti al P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)