diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 26309 del 14/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 229720 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Violazione del termine per provvedere - Nullità assoluta ex art. 179 - Sussistenza - Condizioni - Effetti.
Stato
decisa il 2004-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229720-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge, prevista dall'art. 96, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. (Fattispecie in cui tra la presentazione dell'istanza e il suo accoglimento non era stata compiuta alcuna attività processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)