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Sez. 1, Sentenza n. 12544 del 22/05/2013 (Rv. 626515 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Giudizio di impugnazione di lodo arbitrale - Preclusioni stabilite nell'art. 183 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626515-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Nell'ordinamento processuale vige il principio secondo cui innanzi al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta. Ne consegue che al giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., non si applica - né direttamente, né indirettamente - il regime delle preclusioni stabilito dall'art. 183 cod. proc. civ., bensì il regime processuale proprio dell'appello, secondo cui le prove vanno chieste in sede di costituizone, a meno che non sia successiva la loro formazione o la produzione sia resa necessaria a ragione dello sviluppo del processo, risultando tale soluzione conforme al dettato dell'art. 830, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che, con la locuzione "nuova istruzione", si riferisce ai mezzi di prova diversi da quelli del giudizio arbitrale, e non all'individuazione del momento preclusivo della loro deduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)