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Sez. L, Sentenza n. 5783 del 06/12/1978 (Rv. 395595 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITA - PERIODI DI RIPOSO - FESTIVITA - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORATORE, PORTIERE O ADDETTO ALLA VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI URBANI - RETRIBUZIONE IN MISURA FISSA MENSILE O SETTIMANALE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA- CRITERI - LAVORO SVOLTO NELLE DOMENICHE SENZA IL RIPOSO COMPENSATIVO - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI - CLAUSOLE COLLETTIVE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEL PORTIERE NEI GIORNI FESTIVI - NULLITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395595-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITA - PERIODI DI RIPOSO - FESTIVITA - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORATORE, PORTIERE O ADDETTO ALLA VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI URBANI - RETRIBUZIONE IN MISURA FISSA MENSILE O SETTIMANALE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA- CRITERI - LAVORO SVOLTO NELLE DOMENICHE SENZA IL RIPOSO COMPENSATIVO - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI - CLAUSOLE COLLETTIVE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEL PORTIERE NEI GIORNI FESTIVI - NULLITA - CONDIZIONI.*

Il corrispettivo stabilito in misura fissa mensile o settimanale retribuisce i soli giorni lavorativi (sei giorni alla settimana), nonche le festivita infrasettimanali durante le quali il lavoratore ha diritto al riposo retribuito, con la conseguenza che la retribuzione giornaliera dei lavoratori cosi compensati si calcola dividendo, rispettivamente, per ventisei o per sei, la retribuzione loro corrisposta. Pertanto, il lavoratore, portiere o addetto alla vigilanza e custodia degli immobili urbani, che abbia lavorato nelle domeniche o nelle giornate festive, senza godere del riposo compensativo, ha diritto, per la prestazione effettuata in occasione delle domeniche, a ricevere un compenso pari, rispettivamente, ad un ventiseiesimo o ad un sesto di quella mensile o settimanale, con la maggiorazione nella misura prevista per il lavoro straordinario dalla legge o dalle piu favorevoli norme collettive; mentre, per le prestazioni effettuate nei giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore ha diritto, a norma dello art 2 della legge 16 aprile 1954 n 111, in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, gia compresa nel corrispettivo mensile o settimanale, alla doppia retribuzione giornaliera - una come compenso per il lavoro prestato e l'altra come indennita per il mancato riposo - per ognuno di tali giorni lavorati, oltre la maggiorazione per il lavoro festivo determinato dall'articolo unico della legge 16 maggio 1956 n 526 nella misura del quaranta per cento.Dal momento, infine, che il diritto a questi ulteriori compensi ha la sua base in principi legislativi, dettati per supplire ad una carente disciplina collettiva, sono assolutamente nulle, per contrasto con norme imperative di legge, quelle clausole della contrattazione collettiva che prevedono la sostituzione del portiere nei giorni festivi congegnata in modo da escludere lo stesso dai benefici del riposo retribuito privandolo invero del salario nel caso in cui il portiere stesso si valga della sostituzione (dovendo in tal caso una parte di esso essere versata al sostituto), ovvero del riposo nel caso in cui di tale sostituzione esso non si avvalga. (V 1743/78, mass n 391154; (V 2652/75, mass n 376619; (V 1392/75, mass n 374941).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)