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Sez. L, Sentenza n. 931 del 04/02/1983 (Rv. 425693 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ RELIGIOSE O CIVILI - COMPENSO APPLICABILE - CLAUSOLE CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425693-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ RELIGIOSE O CIVILI - COMPENSO APPLICABILE - CLAUSOLE CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITÀ.*

Poiché tutti i lavoratori, comunque retribuiti, hanno diritto al riposo in occasione delle festività infrasettimanali, e, conseguentemente, in caso di prestazione lavorativa, alla retribuzione ed alla maggiorazione per il lavoro festivo, tale maggiorazione compete anche agli agenti alle dipendenze di aziende di trasporti pubblici in concessione che, retribuiti in misura fissa, prestino la loro opera nei giorni di festività infrasettimanali, in cui avrebbero diritto al riposo, essendo nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., ogni diversa pattuizione. (Conf 1557/79, mass n 397900; (Conf 1182/75, mass n 374613; (Conf 1510/74, mass n 369634).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)