Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 07/02/1995 (Rv. 490319 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO | Merci imbarcate o sbarcate nel nel porto di S.Antioco - Tassa portuale di sbarco e d'imbarco - Assoggettabilità - Equiparazione fra il porto di S.Antioco e quelli di maggiore importanza - Questione di legittimità costituzionale della relativa normativa per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. - Manifesta infondatezza -.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO
Le tasse portuali di sbarco ed imbarco previste della legge 9 febbraio 1963 n. 82 e poi del D.L. 28 febbraio 1974 n. 47 (convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n. 117), che la legge 5 maggio 1976 n.355 ha espressamente esteso al porto di Cagliari, sono dovute anche per le merci imbarcate o sbarcate nel porto di S. Antioco, non esplicitamente compreso fra quelli considerati dalle leggi anzidette, ma facente parte della circoscrizione della Capitaneria di porto di Cagliari, atteso che la legge n. 355 del 1976, nel disporre l'estensione della tassa ai porti indicati nelle pregresse disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 961 e successive modificazioni (tra i quali quello di Cagliari) e nel prevedere la parziale devoluzione delle entrate agli enti indicati in tale legge (Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini), ha, con ciò stesso, sancito l'obbligo del pagamento della tassa per tutte le stazioni portuali e cioè sia per quelle nelle quali ha sede l'ente, sia per quelle ricadenti nelle circoscrizioni delle Capitanerie. L'equiparazione al fine del pagamento della tassa suindicata fra il porto di S. Antioco e quelli di maggiore importanza individuati dalla legge n.355 del 1977 non pone la suddetta normativa in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. per violazione del principio di uguaglianza e del principio della preventiva individuazione mediante legge del soggetto passivo del tributo, atteso che manca del tutto la norma destinata ad assumere il ruolo di "tertium comparationis" e, siccome è la legge che ha statuito che la tassa è dovuta per tutti i porti nei quali ha sede l'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini o per quelli nei quali quest'ultima è autorizzata ad operare, l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento risale pur sempre all'atto normativo primario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 09/02/1963 num. 82, Legge 09/10/1967 num. 961, Decreto Legge 28/02/1964 num. 47, Legge 16/04/1974 num. 117, Legge 05/05/1976 num. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)