Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 20/03/1998 (Rv. 513769 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO | Istituzione delle aziende Mezzi Meccanici e Magazzini in porti non elencati nella legge n. 82 del 1963 - Conseguente estensione a detti porti della tassa portuale di cui al D.L. n. 47 del 1974 - Successivo D.P.R. di aggiornamento dell'entità della tassa - Legittimità - Fondamento - Fattispecie relativa al porto di Portovesme.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO
In tema di diritti doganali marittimi, il D.M. del Ministero della marina Mercantile 14 settembre 1981, che estende al porto di Portovesme l'area di operatività dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari, costituisce il legittimo presupposto impositivo delle relative tasse portuali con riguardo alle operazioni di sbarco e di imbarco effettuate a Portovesme, considerato che dette tasse sono dovute anche nei porti "di estensione", in virtù del principio legislativo che ne impone l'applicazione in tutti i porti dello Stato (oltre che in virtù dell'espressa contemplazione - a tali fini - dei porti di estensione contenuta nell'art. 2 della legge n. 355 del 1976). L'espressione impiegata dal legislatore nell'art. 2 del D.L. n. 47 del 1974 ("la misura della tassa è determinata e modificata, per ciascun porto, con decreto del Presidente della Repubblica") non significa, difatti, che l'entità del tributo debba essere necessariamente diversa per ciascuno dei distinti porti in cui operano le stesse aziende del mezzi meccanici, ma deve essere intesa, invece, con riferimento a ciascun porto "principale" in cui queste ultime abbiano sede (nella specie, il porto di Cagliari), così come la dizione "costo medio di gestione dei servizi" non può essere interpretata con riguardo ad ogni singolo porto di espletamento delle operazioni di sbarco e di imbarco, ma va, all'evidenza, riferita all'azienda che fornisce i servizi e che sostiene i costi della relativa gestione in tutti i porti in cui risulti autorizzata ad operare. Ne consegue che nel porto di Portovesme (ricompreso nell'ambito della Capitaneria di porto di Cagliari), dove legittimamente si estende la zona di operatività delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Cagliari, sono dovute le stesse tasse portuali determinate dal d.P.R. 12 maggio 1977 per le merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Cagliari.
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82, Legge 09/10/1967 num. 961, Legge 16/04/1974 num. 117 art. 2, Legge 10/10/1974 num. 494, Legge 05/05/1976 num. 355, Legge 01/12/1981 num. 692 art. 6, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 CORTE COST., DM Marina Mercantile 14/09/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)