Sez. L, Sentenza n. 14982 del 20/11/2000 (Rv. 541908 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE | Sostituzione del giudice monocratico nel corso dell'istruzione - Condizioni ex art. 174, comma secondo, cod. proc. civ. - Inosservanza - Nullità del procedimento o della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE
Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, comma secondo, cod. proc. civ. e 79 disp. att., costituisce, in difetto di un'espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)