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Sez. 2, Sentenza n. 2775 del 28/03/1997 (Rv. 503361 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice istruttore - Disposta in violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp att. - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Fattispecie relativa a sostituzione effettuata in sede di discussione della causa.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503361-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

La sostituzione del giudice istruttore senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. costituisce, in difetto di un'espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Fattispecie relativa a sostituzione effettuata in sede di discussione della causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)