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Sez. L, Sentenza n. 4076 del 08/04/1995 (Rv. 491700 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE | Sostituzione del pretore designato per l'istruttoria con altro per la discussione - Legittimità - Obbligo di motivazione in ordine a provvedimenti emessi dall'istruttore in linea con la soluzione presa - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491700-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 174, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede la possibilità della sostituzione del giudice istruttore in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze. Pertanto, qualora la sostituzione avvenga nel rispetto di tale norma, non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal Pretore che l'ha istruita, ma da quello dinnanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione, avendo egli conoscenza degli atti già acquistati al processo e conservando comunque in ordine alle prove i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 cod. proc. civ., senza che possa in alcun modo configurarsi il dovere di detto giudice di motivare in ordine ad eventuali provvedimenti emessi dal precedente istruttore ove gli stessi siano in linea con la soluzione adottata con la sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)