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Sez. 2, Sentenza n. 20874 del 27/10/2005 (Rv. 584143 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Criterio del valore della controversia - Limite di applicabilità - Mancanza di criteri specifici di calcolo - Sussistenza di tali criteri - Applicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584143-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, la regola generale posta dall'art.1 delle tabelle annesse al d.P.R. 27 luglio 1988, n.352, secondo cui per la determinazione degli onorari a percentuale " si ha riguardo al valore della controversia ", non trova applicazione nei casi previsti dalle disposizioni, contenute nelle stesse tabelle, le quali, per le indagini svolte in alcuni particolari settori, prescrivono criteri di calcolo diversi. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui al consulente sia stato chiesta la valutazione di un intero patrimonio, includente opere di scultura, pittura e simili, la liquidazione del suo onorario non può fare riferimento al valore della causa, ma deve giovarsi, per i reperti artistici, dell'art.9 delle predette disposizioni, che prevede limiti di minimo e di massimo, e, per le indagini in materia di estimo, del successivo art.13, che impone di calcolare l'onorario a percentuale per scaglioni in base all'importo stimato.

Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 1, DPR 27/07/1988 num. 352 art. 9, DPR 27/07/1988 num. 352 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)