Sez. 2, Sentenza n. 508 del 26/01/1982 (Rv. 418211 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE - DEDUZIONE ESPLICITA O IMPLICITA IN CONTRATTO - NECESSITÀ - PROMESSA DELLA EDIFICABILITÀ DEL TERRENO VENDUTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE - DEDUZIONE ESPLICITA O IMPLICITA IN CONTRATTO - NECESSITÀ - PROMESSA DELLA EDIFICABILITÀ DEL TERRENO VENDUTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Le qualità promesse a norma dell'art. 1497 cod. civ. obbligano il venditore soltanto se siano state dedotte in contratto espressamente o anche per implicito. Pertanto, al fine di accertare se il venditore abbia garantito la edificabilità del terreno compravenduto, il giudice del merito deve innanzitutto stabilire la natura agricola o edificatoria del terreno al momento della conclusione del contratto dedotto in giudizio e poi procedere ad una puntuale interpretazione del contratto medesimo partendo dal senso letterale delle parole in esso usate, in quanto l'art. 1362 cod. civ., ha carattere fondamentale e prioritario nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise e univoche è consentito ricorrere alle altre regole ermeneutiche. (V 5257/78, mass n 395032 sulla prima parte; (V 217/81, mass n 411187 sull'ultima parte; (V 237/78, mass n 389526 sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)