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Sez. 3, Sentenza n. 46036 del 20/03/2018 Ud. (dep. 11/10/2018) Rv. 273956 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - forme e termini | Rinvio del procedimento all’esito di un’udienza di “mero smistamento” - Costituzione della parte civile alla successiva udienza - Ammissibilità – Ragioni
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273956-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - forme e termini

È legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella cd. di "mero smistamento", all'esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)