Sez. 6, Sentenza n. 10958 del 24/02/2015 Ud. (dep. 13/03/2015) Rv. 262988 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Dibattimento - Termine per la costituzione - Individuazione - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)