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Sez. 5, Sentenza n. 29208 del 12/03/2018 Ud. (dep. 25/06/2018) Rv. 273171 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Rinvio dell'udienza dinnazi al giudice di pace al fine di esperire un tentativo di conciliazione - Costituzione della parte civile alla successiva udienza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273171-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

È legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio disposto dal giudice di pace, su richiesta dell'imputato della persona offesa, per tentare la conciliazione, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. (In motivazione la Corte ha precisato che in tal caso gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti devono considerarsi non ancora conclusi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)