Sez. L, Sentenza n. 5577 del 14/11/1985 (Rv. 442769 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - REALIZZAZIONE ATTRAVERSO LE ASSUNZIONI EFFETTUATE SU DESIGNAZIONE DELL'U.P.L.M.O. - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE - INVALIDI ASSUNTI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO ED INVALIDI DIVENUTI TALI NEL CORSO DEL RAPPORTO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - REALIZZAZIONE ATTRAVERSO LE ASSUNZIONI EFFETTUATE SU DESIGNAZIONE DELL'U.P.L.M.O. - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE - INVALIDI ASSUNTI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO ED INVALIDI DIVENUTI TALI NEL CORSO DEL RAPPORTO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La copertura dell'aliquota complessiva di posti di lavoro da parte di soggetti appartenenti alle categorie protette (invalidi ed assimilati), aliquota prevista dall'art. 11, primo comma, legge n. 482 del 1968, può dirsi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione dell'U.P.l.m.o., dato che il sistema delle assunzioni obbligatorie è demandato esclusivamente alla gestione pubblica che - operando senza margini di discrezionalità nella stretta osservanza di specifici presupposti (quali ripartizioni per categorie, graduatorie, precedenze) - è la sola idonea ad attuare con garanzia di imparzialità la finalità perseguita dal collocamento obbligatorio. Pertanto non sono computabili nella predetta aliquota complessiva gli invalidi assunti direttamente dal datore di lavoro e neppure gli invalidi divenuti tali nel corso del rapporto, come peraltro può desumersi, con deduzione a contrario, dall'art. 9 legge 11 novembre 1983 n. 638 che, innovando per il futuro, ha previsto la computabilità dei lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di Invalidità non inferiore al 60%. (V 465/85, mass n 438674; (V 4559/84, mass n 436457; (V 154/82, mass n 417837).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)