Sez. 2, Sentenza n. 38614 del 17/07/2014 Ud. (dep. 22/09/2014) Rv. 260827 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Qualifica di ente pubblico - Attribuibilità a s.p.a. partecipata da ente pubblico - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "Poste Italiane s.p.a.", osservandosi tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società - quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. - risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Legge 22/12/1984 num. 887 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)