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Sez. 2, Sentenza n. 35603 del 23/06/2004 Ud. (dep. 27/08/2004) Rv. 229728 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Truffa in danno dell'Azienda Torinese Mobilità - Natura privatistica del soggetto passivo - Aggravante di cui all'art. 640 cpv. cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229728-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO

Con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda Torinese Mobilità" in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)