Sez. 3 - , Sentenza n. 10098 del 27/11/2019 Cc. (dep. 16/03/2020) Rv. 278536 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Gestione societaria - Attività e residenza fiscale all'estero - Reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se l'impresa abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le società "estero-vestite" non sono, per ciò solo, necessariamente prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, autonomamente qualificabili come "schermi", ovvero enti fittizi artificiosamente costruiti, rientrando in tale fenomeno anche strutture societarie dotate di una propria autonomia giuridica ed operativa, la cui attività economica è nascosta al fisco italiano).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)