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Sez. 3, Sentenza n. 37849 del 29/03/2017 Ud. (dep. 28/07/2017) Rv. 270739 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omessa presentazione della dichiarazione - Soggetto attivo - Individuazione - Obbligo di presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte - Presupposto - Residenza fiscale - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270739-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 43 cod. civ., è obbligato a presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto colui che ha la residenza fiscale in Italia, per tale dovendosi intendere anche chi, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali. (In motivazione la Corte ha ritenuto inescusabile l'errore sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, compiuto dall'imputato, il quale, residente in Belgio, svolgeva l'attività di chiropratico in Italia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)